Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa

Quattro sono i requisiti richiesti dalla normativa vigente per usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa:

1. la casa da acquistare deve rientrare nella categoria "abitazione non di lusso; 
2. bisogna risiedere nel Comune ove è situato l'immobile acquistato (o impegnarsi a prendere ivi la residenza entro diciotto mesi dalla firma del contratto di acquisto o svolgere ivi la propria attività principale); 
3. non essere proprietario esclusivo (anche in comunione con il proprio coniuge) di altra casa di abitazione nello stesso Comune ove si trova appunto l'immobile acquistato;
4. non essere proprietario neppure per quote (anche in comunione con il proprio coniuge) di altra casa di abitazione acquistata usufruendo già delle agevolazioni fiscali per la c.d. prima casa.

Una volta goduto di dette agevolazioni fiscali, non è possibile rivendere l'immobile acquistato prima che siano decorsi cinque anni dalla data dell'atto, pena il pagamento di una somma pari alla differenza tra imposta pagata e imposta che si sarebbe dovuto pagare come "seconda casa", maggiorata di una sanzione pari al 30% oltre gli interessi.

L'attuale normativa consente tuttavia di rivendere la "prima casa" senza incorrere nel pagamento della sanzione suindicata nell'ipotesi in cui entro un anno dalla data di vendita della casa, si provveda a riacquistarne un'altra da adibire a propria abitazione.

IL CONTRATTO PRELIMINARE O COMPROMESSO
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
LE AGEVOLAZIONI PER L'AQUISTO DELLA PRIMA CASA