I comitati

Il comitato di regola viene costituito da più persone per reperire fondi o altre utilità finalizzati ad uno scopo particolare: esso può essere costituito per sostenere iniziative altrui, ma anche per proporne di autonome. La legge individua in maniera specifica i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche (monumenti, esposizione, mostre, festeggiamenti e simili), ponendo in risalto il profilo della sottoscrizione e della raccolta di fondi per uno scopo.

Comunque gli organizzatori e i gestori dei fondi raccolti sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Inoltre i componenti del comitato rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto per effettuare le offerte promesse.

Dal punto di vista della disciplina, il comitato è retto in pratica dagli accordi dei promotori, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali del nostro ordinamento. Dunque anche in tali ambiti appare fortemente opportuna la consulenza di un professionista esperto che ne suggerisca la regolamentazione più idonea, anche sotto il profilo fiscale.

LE FONDAZIONI
I COMITATI
LE ONLUS, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE COOPERATIVE SOCIALI