Fondo patrimoniale
Ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure una terza persona, anche per testamento, possono destinare determinati beni (immobili o mobili iscritti nei pubblici registri o titoli di credito nominativi) a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni costituiti in fondo patrimoniale vengono specificamente destinati allo scopo suddetto e i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La proprietà dei beni costituendi il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l'atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente.
Per l'amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per l'amministrazione dei beni della comunione legale.
| RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI |
| COMUNIONE LEGALE |
| SEPARAZIONE DEI BENI |
| L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO |
| IL FONDO PATRIMONIALE |

