Comunione legale dei beni

La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera tra coniugi in mancanza di una diversa convenzione. 

Non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale dei beni: ne sono esclusi, ad esempio, i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione, i beni di uso strettamente personale. Una delle caratteristiche principali del regime di comunione legale consiste nell'acquisto automatico in capo ad entrambi i coniugi anche se nell'atto di acquisto sia intervenuto uno solo di essi. Regole particolari sono previste per la titolarità delle aziende (a seconda del soggetto che le gestisce e del periodo in cui sono state costituite) e per i risparmi (che in certi casi cadono in comunione solo al momento in cui la comunione si scioglie, così che si parla - in tali casi - di comunione legale differita o "de residuo").

L'amministrazione dei beni comuni spetta a ciascuno dei coniugi, disgiuntamente dall'altro, per gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
COMUNIONE LEGALE
SEPARAZIONE DEI BENI
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
IL FONDO PATRIMONIALE