Fondo patrimoniale

Ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure una terza persona, anche per testamento, possono destinare determinati beni (immobili o mobili iscritti nei pubblici registri o titoli di credito nominativi) a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni costituiti in fondo patrimoniale vengono specificamente destinati allo scopo suddetto e i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La proprietà dei beni costituendi il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l'atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente.

Per l'amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per l'amministrazione dei beni della comunione legale.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
COMUNIONE LEGALE
SEPARAZIONE DEI BENI
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
IL FONDO PATRIMONIALE