LO STUDIO

Fondo patrimoniale

Ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure una terza persona, anche per testamento, possono destinare determinati beni (immobili o mobili iscritti nei pubblici registri o titoli di credito nominativi) a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni costituiti in fondo patrimoniale vengono specificamente destinati allo scopo suddetto e i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La proprietà dei beni costituendi il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l'atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente.

Per l'amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per l'amministrazione dei beni della comunione legale.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
COMUNIONE LEGALE
SEPARAZIONE DEI BENI
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
IL FONDO PATRIMONIALE

L'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico che si affianca all'interdizione ed inabilitazione.

Il c.d. beneficiario - soggetto colpito da un qualsiasi impedimento di tipo fisico o psichico - potrà essere coadiuvato da un amministratore di sostegno, senza che per questo venga meno la sua possibilità di esprimersi e di far valere la sua volontà nelle materie in cui egli goda ancora di una certa autonomia decisionale.

La legge prevede che possa essere designato l'amministratore di sostegno, tramite il Notaio, anche per il caso di una futura eventuale incapacità.

Presupposti:

E' possibile (ma non obbligatorio) designare un amministratore di sostegno al maggiorenne che sia affetto da:

1. un'infermità, oppure
2. una menomazione fisica o psichica che porti all'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

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SEPARAZIONE DEI BENI
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IL FONDO PATRIMONIALE

Comunione legale dei beni

La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera tra coniugi in mancanza di una diversa convenzione. 

Non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale dei beni: ne sono esclusi, ad esempio, i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione, i beni di uso strettamente personale. Una delle caratteristiche principali del regime di comunione legale consiste nell'acquisto automatico in capo ad entrambi i coniugi anche se nell'atto di acquisto sia intervenuto uno solo di essi. Regole particolari sono previste per la titolarità delle aziende (a seconda del soggetto che le gestisce e del periodo in cui sono state costituite) e per i risparmi (che in certi casi cadono in comunione solo al momento in cui la comunione si scioglie, così che si parla - in tali casi - di comunione legale differita o "de residuo").

L'amministrazione dei beni comuni spetta a ciascuno dei coniugi, disgiuntamente dall'altro, per gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi.

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Separazione dei beni

Si tratta del regime patrimoniale più semplice: i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni. Ciascuno rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente, ciascun coniuge può amministrare liberamente i propri beni.

I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni o al momento del matrimonio, mediante apposita dichiarazione, ovvero successivamente, con convenzione matrimoniale redatta da Notaio e debitamente pubblicizzata nei modi prescritti dalla legge.

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